Il 17 maggio 2019 è stata pubblicata la sentenza del TAR sul ricorso presentato unitariamente dalle organizzazioni sindacali lo scorso anno contro lo Statuto dell'Istat, e in particolare l'articolo 8, che prevedeva che venissero eletti un ricercatore e un tecnologo, ma senza alcuna funzione, se non quella di essere "invitati" dal Consiglio, "relativamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l’attività di ricerca". La sentenza dà ragione ai ricorrenti.
Invocare le norme specifiche dei singoli enti come ha fatto l'Istat con il DPCM del 28 aprile 2011 e il DPR 166 del 2010 per non rispettare quanto previsto dal Dlgs. 218/2016 è illegittimo. Il TAR è infatti stato molto chiaro. Il Dlgs. 281/2016 "è destinato a prevalere, in base sia al criterio gerarchico che a quello cronologico, in quanto fonte di rango primario e sopravvenuta rispetto al previgente assetto dell’organo".
Ora l'Istat dovrà riscrivere l'articolo 8 dello Statuto e quindi ci aspettiamo - questa volta - un confronto preventivo serio con presidente e direttore generale, per fare davvero un passo avanti verso una rappresentanza del personale negli organi decisionali, come prevedono la Carta Europea del Ricercatore, il Dlgs. 218/2016 e il CCNL 2016/2018.