A partire dall’inizio di quest’anno 2015, in concomitanza con l’attivazione del nuovo sistema di gestione Istat delle presenze “Urbi”, prima in maniera provvisoria, quindi, in seguito al comunicato n. 7 del 20 febbraio 2015, dal 1° marzo in modo permanente, l’Istat ha iniziato a trattare le comunicazioni di assemblea da parte del personale come “permessi”, prevedendo sia la registrazione delle timbrature, sia la richiesta di “permesso” al superiore gerarchico all’interno del sistema informatico di gestione.
Fino all’anno scorso, il lavoratore aveva due possibili sistemi di comunicazione alternativi della fruizione del diritto di assemblea: attraverso le timbrature o – specialmente per le assemblee svolte esternamente al luogo di lavoro – l’apposito modulo cartaceo.
Nessun atto ha cambiato la regolamentazione dell’orario di lavoro, né il contratto nazionale né le leggi in materia, per cui non si ravvisa la necessità di modificare quanto accadeva precedentemente all’introduzione del sistema di rilevazione delle presenze Urbi, se non al fine di una semplificazione delle procedure burocratiche.
La FLC CGIL ravvisa, nella nuova modalità di fruizione dell’assemblea, un declassamento della stessa assemblea da diritto del singolo lavoratore a “permesso” da chiedere al proprio superiore gerarchico, a evidente nocumento della libertà sindacale del lavoratore.
Con il sistema attuale, l’amministrazione obbliga il dipendente a “confermare” due volte la propria partecipazione a un’assemblea, peraltro con una comunicazione che viene direttamente girata al suo superiore gerarchico, che deve comunque compiere un’operazione informatica di “approvazione”.
Alla nostra nota del 19 marzo in merito a questo comportamento contrario alla normativa e alle prerogative dei lavoratori, in cui la Flc Cgil chiedeva il ripristino delle norme in vigore e di prevedere la registrazione nel sistema informativo da parte del dipendente esclusivamente nel caso di assemblea esterna, con lo scopo di computare le ore nell’arco della giornata e per il calcolo del limite delle 30 ore annue, in sostituzione e non in aggiunta del precedente modulo cartaceo, l’amministrazione ha risposto con il comunicato n. 20 del 13 aprile 2015 a firma del direttore del personale, Paolo Weber.
Nel comunicato si dice che l’assemblea sindacale va registrata sempre sul sistema informativo da parte del dipendente e “rilevata” dal superiore gerarchico e si specifica poi che il termine “approvata”, utilizzato nel comunicato n. 7 del 13 febbraio è “una definizione meramente tecnica”.
Nonostante questa notazione, il sistema continua ad essere di fatto un appesantimento burocratico, richiedendo, in caso di assemblea interna, una doppia registrazione, e un passaggio informatico di approvazione. A questo si aggiunge che nelle comunicazioni ufficiali inviate dall’amministrazione via email a tutto il personale per informare sulle assemblee indette dalle sigle sindacali rappresentative viene riportato in calce il seguente messaggio, da ultimo ancora nel mese di luglio:
“La fruizione del permesso per assemblea va registrata sul sistema informativo da parte del dipendente e approvata dal superiore gerarchico,ai fini del la valorizzazione del permesso nella giornata”.
Il sistema informatico Urbi prevede per altri codici di assenza, come ad esempio quello per la fruizione del permesso handicap, procedure informatiche che non prevedono l’approvazione, ma solo la notifica e la visualizzazione da parte del superiore gerarchico.
E’ quindi immediatamente possibile tecnicamente riportare anche il diritto di assemblea nel sistema a analoga procedura.
La FLC CGIL ha quindi diffidato l’Amministrazione il 15 aprile con un’ulteriore nota, invitandola a limitare il ricorso alla comunicazione della fruizione delle ore di assemblea attraverso il sistema Urbi ai soli casi strettamente necessari, e ad assimilare una eventuale inutile comunicazione al superiore gerarchico a quelle già previste ed in uso nel sistema per la fruizione di altri diritti riconosciuti.
Non avendo ad oggi l’Istat provveduto a modificare nel senso indicato dalla FLC CGIL le modalità della fruizione del diritto di assemblea sindacale, si procede con formale diffida e messa in mora dell’Istituto nazionale di statistica per comportamento antisindacale.
In particolare la Flc Cgil chiede formalmente all’Istituto di provvedere affinché i lavoratori siano posti nella condizione di poter ottemperare al loro diritto di assemblea come prescritto dalle norme, diffida dal perdurare nel sistema di rilevazione in atto che configura gli estremi di una condotta antisindacale, chiede infine di valorizzare le ore di assemblea fruite dai lavoratori dal 1° marzo 2015 ad oggi ed eventualmente non contabilizzate perché non “giustificate” attraverso il sistema Urbi ma “solamente” tramite le apposite timbrature, il tutto riservandosi di dare mandato, in caso di mancata rettifica dei comunicati n. 7 e 20 del 2015 entro 15 giorni dalla ricezione della diffida, ai propri uffici legali anche ai fini di ottenere una declaratoria di antisindacalità del comportamento ai sensi dell’art. 28 Legge 300/70 e per intraprendere tutte le azioni giuridiche atte a tutelare i lavoratori e la scrivente organizzazione sindacale.