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Paternità obbligatoria: anche l'Istat recepisce finalmente la norma

Eliminata la discriminazione tra genitori lavoratori pubblici e privati

29/08/2022
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In base al Dlgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto, anche l'Istat ha introdotto finalmente il congedo obbligatorio per i padri, per 10 giorni, non frazionabili a ore, ma fruibili anche in via non continuativa, a partire dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e fino a 5 mesi dopo la nascita. Durante la fruizione dei congedi obbligatori spetta la corresponsione dell’intera retribuzione. I congedi sono fruibili anche dal genitore adottivo/affidatario.

L'Istat ha esplicitato la novità con una comunicazione sulla Intranet, chiarendo che le modalità operative saranno indicate in uno specifico ordine di servizio ancora non pubblicato. Nel frattempo i permessi potranno essere "regolarizzati" provvisoriamente inviando un'email al proprio dirigente.

Sempre in base al Dlgs. 105/2022, i congedi parentali retribuiti al 30% sono fruibili (anche frazionati ad ore) non più fino ai 6 anni del bambino, ma fino a 12. Inoltre il periodo massimo è stato elevato da 6 a 9 mesi: 3 per la madre, 3 per il padre e 3 in alternativa tra padre e madre.

Rimangono inoltre i 30 giorni (fruibili dal padre o dalla madre) retribuiti al 100%.

Il Dlgs. 105/2022 prevede inoltre un diritto di priorità al lavoro agile per  lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di  età o senza alcun limite di età in caso di figli disabili (legge 104 art. 3 comma 3), a lavoratrici e lavoratori con  disabilità grave (art. 4 c. 1 della legge 104) o caregiver (art. 1 c. 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

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